Come fare se si ritiene che la banca o finanziaria non abbia seguito la legge nel darci il prestito?
I rapporti con le banche e le società finanziarie non sempre vanno nella maniera giusta. Può capitare che abbiamo subito dei disservizi o addirittura ci pare che siano state violate delle normative in materia di finanziamenti.
Per prima cosa è utile prendere informazioni: leggendo le leggi oppure chiedendo a persone esperte in materia. E’ importante chiedere a persone che non siano in conflitto d’interesse. L’impiegato della banca non ha l’interesse ad aiutarci a scoprire le mancanze della stesso istituto di credito. Diverso è il ruolo della società di mediazione creditizia che è un soggetto terzo tra il cliente e l’erogatore del prestito.
Per prima cosa si presenta un reclamo in forma scritta alla banca (o altro intermediario). L’intermediario ha 60 giorni di tempo per rispondere, può accogliere il reclamo del cliente oppure spiegare di aver agito in modo corretto.
Ogni società è tenuta ad avere un ufficio reclami i cui recapiti devono essere pubblicati sul proprio sito web. La migliore modalità per spedire un reclamo è la pec, non costa nulla e ci permette di avere la dimostrazione dell’invio del reclamo con data certa.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta (o non ne ha ricevuta nessuna) può usare l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). L’ABF serve per risolvere le controversie tra banche, intermediari finanziari ed i loro clienti in sede stragiudiziale, ovvero prima di arrivare al giudice ordinario.
Il cliente può presentare un ricorso all’arbitro in forma scritta, con tutta la documentazione inerente. Ha 12 mesi di tempo da quando ha presentato il reclamo per rivolgersi all’ABF. Chiunque può presentare un ricorso anche senza l’assistenza di un avvocato (o altro professionista).
Il massimo della richiesta di somme verso l’intermediario sono euro 200.000.
Le decisioni non sono vincolanti per le parti. Non decide in materia penale. Anche Bancoposta è soggetta alle decisioni dell’arbitro. Dopo la decisione ci si può rivolgere comunque al giudice ordinario, ma non è possibile in contemporanea cioè prima della decisione.
Il ricorrente deve versare €20 che saranno restituite dall’intermediario in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. Quindi è un sistema economico per rivolvere la controversia ed è comunque obbligatorio per poter andare in tribunale.
Se l’intermediario non dovesse rispettare la decisione dell’ABF ci sarà la pubblicazione sul sito web alla pagina degli Intermediari inadempienti. Questa pagina è anche utile per verificare se un istituto è corretto o meno verso la propria clientela.
Per le controversie in materia di investimenti finanziari è competente L’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) quindi L’ABF non è competente in strumenti finanziari derivati, obbligazioni, titoli quotati.
L’ABF prende decisioni in merito a conti correnti, mutui, prestiti personali.
Di norma l’ABF decide entro 90 giorni dal completamento del fascicolo.
Dott. Gianluca di Marzio